Modalità di iscrizione
L’iscrizione ai corsi può avvenire attraverso le seguenti modalità:
1.    Iscrizione online (modalità consigliata)

L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo la ricezione dell’ e-mail di conferma.

2.    Direttamente al corso
È possibile iscriversi direttamente il giorno del corso, compatibilmente con la disponibilità di posti.


Regolamento per l’acquisizione dei crediti ECM

Secondo il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM)* per l’acquisizione dei crediti ECM è necessario:

1.    Appartenere a una delle figure professioni e discipline accreditate per l’evento

2.    Garantire una presenza minima del 90% del programma formativo residenziale, anche se suddiviso in più giornate. La presenza verrà rilevata  tramite lettura del badge elettronico per ciascuna giornata.

3.    Compilare il questionario di apprendimento ECM online

· Una volta raggiunto il 90% di presenza in aula, sarà possibile accedere all’area personale del sito Arseducandi entro 3 giorni dalla conclusione del corso per completare il questionario.

· Per superare il questionario è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande previste.

· Dopo il superamento del questionario, il partecipante dovrà compilare il questionario di gradimento, che verrà salvato in forma anonima, per poter scaricare l’attestato ECM direttamente dal portale.

Lo stesso vale per l'attestato di partecipazione, che potrà essere scaricato dall’area personale del sito Arseducandi

Reclutamento diretto

Si ricorda che in caso di reclutamento diretto, il professionista sanitario è considerato reclutato se, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti nel settore sanitario. Al momento della registrazione, ogni partecipante deve dichiarare il proprio reclutamento.


L’acquisizione dei crediti formativi tramite reclutamento diretto è limitata a 1/3 dei crediti formativi acquisibili nel triennio di riferimento.  In caso di violazione di tale obbligo, l’ente accreditante segnalerà l’irregolarità all’Ordine, Collegio, Associazione nazionale o Federazione di appartenenza del professionista.

*“Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” del 13 dicembre 2016 e valido dal 1/01/2017; Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” del 2/02/2017 (Pubblicato in GU il 23/11/2017).

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